Responsabilità

Escursioni in montagna, responsabilità di chi accompagna il gruppo

La responsabilità dell’accompagnatore nelle escursioni in montagna apre un dibattito molto acceso su cui discutere. In quest’epoca in cui si è assistito ad un incremento di gruppi più o meno organizzati dediti alle escursioni, è fondamentale definire il concetto di accompagnamento in montagna.
Attualmente non c’è una normativa specifica sulla responsabilità nell’accompagnamento in montagna, la giurisprudenza risulta scarsa e spesso datata. Si applica quindi il codice civile e il codice penale.
La tendenza attuale della disciplina è quella di individuare in ogni azione, in ogni attività un responsabile.
E’ bene ricordare che in montagna non esiste il rischio zero per questo è estremamente importante adottare le adeguate misure di sicurezza, prime fra tutte un’opportuna copertura assicurativa e adottare un comportamento diligente, “del buon padre di famiglia” come si suol dire, soprattutto quando si intraprende un’escursione in gruppo.

Di seguito si riportano gli articoli del codice civile a cui fare riferimento:

  • art. 2043 del codice civile “Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
  •  art. 2050 del codice civile “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.”
  • art. 1229 del codice civile “Stabilisce che la tradizionale dichiarazione con cui il partecipante all’escursione esonera da responsabilità l’associazione e/o l’accompagnatore e/o il capogita è nulla e inefficace ex legge.”

L'accompagnatore o capogita durante l’escursione è colui che conosce il sentiero, che ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione della gita. Più precisamente può essere un volontario (es. capogita FIE/CAI), che può essere qualificato (es. accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo) oppure non qualificato (es. un socio Cai più esperto), e che va tenuto ben distinto da quella figura professionale che è la guida alpina, la quale svolge la funzione di accompagnamento nell'ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo, ed è anche unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo. All’accompagnatore o capogita non qualificato non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si può profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale. Infatti, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall'affidamento che l’accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell’accompagnatore. Secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, l’accompagnatore potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità extracontrattuale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica, e a seconda della specifica qualifica assunta (es. istruttore CAI, accompagnatore escursionistico, capogita non qualificato), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'accompagnato.

Escursioni in montagna, responsabità di chi organizza una gita

Va precisato, infine, che l'accertamento della responsabilità in caso di incidente parte non dalla gita in sé bensì dal momento della sua preparazione: in particolare, chi organizza una gita deve prestare attenzione alla scelta del percorso (che può anche essere fatta a priori, ad es. mediante predisposizione di un calendario di uscite, con indicazione per ciascuna del livello di difficoltà, che sarà opportuno determinare in base al punto più difficile del percorso); occorrerà poi valutare le condizioni metereologiche e ambientali, anche al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, così come le effettive e reali condizioni del percorso al momento stesso della gita; infine, particolarmente importante è valutare la capacità dei partecipanti alla gita, nonché lo stato d'uso dei loro materiali e l’adeguatezza o meno dell’equipaggiamento di ciascuno, valutando di volta in volta i singoli casi. Non va, infatti, dimenticato che l’accompagnatore ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l'equipaggiamento di cui sono dotati. Il mancato rispetto di tali criteri, può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un’ipotesi di responsabilità penale colposa.

Escursioni in montagna, la necessità di una adeguata copertura assicurativa

Da quanto sopra descritto si desume la necessità di avvalersi di una adeguata copertura assicurativa. La nostra associazione, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo, nell’esercizio delle attività escursionistiche, usufruisce della polizza assicrativa stipulata con il Gruppo Cattolica Assicurazioni. Le polizze assicurative che si possono sottoscrivere sono generalmente di due specie: contro la responsabilità civile (RC) e contro gli infortuni. La copertura assicurativa per responsabilità civile non ha la funzione di limitare o ridurre la responsabilità dell’assicurato, ma rappresenta uno strumento volto a privilegiare e garantire il diritto del danneggiato ad ottenere un adeguato risarcimento. Stipulare un’assicurazione, quindi, è un gesto di rispetto nei confronti degli altri e non un salvagente cui attaccarsi in conseguenza di propri errori: la responsabilità delle nostre mancanze, a prescindere dal risarcimento dei danni, rimane dunque immutata. La copertura assicurativa contro la responsabilità civile (RC) tutela l’assicurato contro le conseguenze economiche derivanti dai danni che egli può provocare a soggetti terzi. In questi casi l’assicurazione si sostituirà al danneggiante nel pagamento dei danni, a condizione che si tratti di ipotesi di danno colposo. L’assicurazione contro gli infortuni viene stipulata da un soggetto che decide di tutelare se stesso per il caso in cui subisca un infortunio dal quale derivino danni alla propria persona (quali un'invalidità permanente o la morte, ma anche un'inabilità lavorativa o temporanea). Lampante, quindi, è l’opportunità che i gruppi che organizzano escursioni in montagna, stipulino un’adeguata copertura assicurativa per evitare brutte sorprese a posteriori e per tutelare i partecipanti alle gite.